Clienti per studi

Piattaforme e procacciatori per trovare clienti come avvocato: cosa è lecito e cosa controllare

Aggiornata il 18 ottobre 2026 · Redazione Inpulsio

Avvocato al lavoro su alcuni documenti nel proprio studio

Chi cerca su Google "piattaforme per trovare clienti avvocato" o "procacciatore di clienti per avvocati" trova offerte molto diverse tra loro: portali dove gli utenti pubblicano il proprio caso, elenchi di professionisti a pagamento, agenzie che gestiscono la pubblicità dello studio, collaboratori che promettono di segnalare clienti in cambio di una percentuale. Alcune di queste formule sono compatibili con la deontologia, altre no. Ecco come distinguerle, con il testo delle regole alla mano.

Cosa dice l'art. 37 del Codice deontologico forense

L'art. 37, "Divieto di accaparramento di clientela", è la norma da cui partire. Vieta all'avvocato di acquisire rapporti di clientela tramite agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro, e di offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi, beni, utilità o vantaggi come corrispettivo per la presentazione di un cliente o per ottenere incarichi.

Lo stesso articolo vieta di offrire omaggi o prestazioni a terzi per ottenere difese o incarichi, di offrire le proprie prestazioni al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di proporre senza richiesta una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per un affare specifico. La sanzione prevista è la censura.

Accanto all'art. 37 c'è l'art. 35, che ammette l'informazione sull'attività dello studio con qualunque mezzo, purché veritiera, corretta, non comparativa, non equivoca, non ingannevole e non suggestiva. Farsi conoscere è quindi lecito; il problema nasce quando il cliente viene procurato da altri dietro compenso, o quando lo si va a cercare in modo invasivo.

Il procacciatore a percentuale: perché non si può

La figura più chiara è quella del procacciatore che porta clienti e chiede una parte del compenso o una somma fissa per ogni pratica acquisita. È proprio ciò che l'art. 37 vieta: il pagamento è legato alla presentazione del cliente o al conferimento dell'incarico.

Il divieto vale anche quando il compenso è mascherato: un "rimborso spese" per ogni cliente segnalato, una consulenza fittizia fatturata dal segnalatore, regali a chi indirizza persone verso lo studio. Vale anche nei rapporti con colleghi e con altri professionisti: lo scambio di clienti in cambio di provvigioni è vietato, mentre la collaborazione su un incarico, con compensi legati al lavoro effettivamente svolto, è un'altra cosa.

Piattaforme e portali online: cosa guardare

Le piattaforme online non sono vietate in sé. Un elenco di professionisti a cui l'avvocato paga un abbonamento per essere visibile, o un servizio che cura sito, annunci e gestione delle richieste dietro un compenso fisso, assomigliano a una forma di pubblicità. Il rischio aumenta quando il modello economico si avvicina a quello del procacciatore. Prima di aderire conviene verificare:

  • come è calcolato il compenso: un canone per un servizio è diverso da una percentuale sugli onorari o da una cifra per ogni incarico ottenuto;
  • chi contatta chi: è la persona che cerca un avvocato a scrivere, oppure la piattaforma o lo studio contattano persone che non l'hanno chiesto;
  • cosa viene promesso agli utenti: niente esiti garantiti, niente consulenze "omaggio" usate come esca, niente confronti con altri studi;
  • come è presentato l'avvocato: titolo, Ordine e materie trattate devono essere indicati in modo corretto;
  • chi tratta i dati delle persone che chiedono aiuto, con quale informativa privacy e con quale consenso.

I casi in cui anche il web diventa accaparramento

Le regole sull'offerta di prestazioni valgono anche online. Il CNF ha considerato un sito internet come un luogo pubblico virtuale e ha ritenuto che pubblicare su un sito di terzi moduli di nomina e procure pronti da firmare, rivolti a chiunque, possa integrare l'offerta di prestazioni vietata dall'art. 37; ne risponde anche l'avvocato che sa della pubblicazione e non la impedisce.

Sono a rischio anche i messaggi privati a persone coinvolte in un fatto di cronaca, i commenti sotto i post di chi racconta un problema per proporsi come difensore, le campagne che promettono rimborsi certi. Al contrario, un annuncio mostrato a chi cerca "avvocato separazione" o una guida che spiega un problema legale rispondono a una ricerca fatta dalla persona, e restano nell'ambito dell'informazione.

Un'alternativa: investire sui canali dello studio

Per non dipendere da intermediari, molti studi preferiscono costruire canali propri: un sito con pagine dedicate alle materie, il profilo Google aggiornato, guide utili per i clienti, annunci mirati sulle ricerche giuste. Se ci si affida a un fornitore esterno, il punto è che il compenso remuneri il servizio svolto e non il singolo cliente acquisito, che lo studio resti libero di accettare o rifiutare ogni incarico e che i preventivi siano concordati direttamente con la persona.

Nessun canale assicura un numero certo di incarichi: i risultati dipendono dalle materie, dalla zona, dalla concorrenza e da come lo studio risponde ai primi contatti. Nel dubbio su una formula specifica, il proprio Consiglio dell'Ordine può dare indicazioni prima di firmare.

Domande frequenti

Un avvocato può pagare un procacciatore per ogni cliente portato?

No. L'art. 37 del Codice deontologico forense vieta di acquisire clienti tramite agenzie o procacciatori e di offrire o pagare provvigioni o altri compensi per la presentazione di un cliente o per ottenere un incarico. La violazione comporta la censura.

Le piattaforme per trovare clienti sono vietate agli avvocati?

Non in sé. Conta come funzionano: un canone per un servizio di visibilità o di pubblicità è diverso da un compenso legato al cliente acquisito o a una percentuale sugli onorari. Conviene leggere bene il contratto e, nel dubbio, chiedere un parere al proprio Ordine.

Si può scrivere a una persona per proporle i propri servizi?

L'art. 37 vieta l'offerta non richiesta di una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per un affare specifico. Rispondere a chi ha scritto allo studio è lecito; contattare di propria iniziativa chi ha un problema non lo è.

Scambiarsi clienti tra colleghi è ammesso?

Indicare un collega competente a un cliente è normale. Non è ammesso pagare o ricevere provvigioni per la segnalazione. Se si lavora insieme sullo stesso incarico, i compensi devono corrispondere all'attività svolta da ciascuno.

Questa guida ha finalità informative e non sostituisce il parere di un professionista o del proprio Ordine sul caso concreto.

Altre guide